Di seguito si riportano brevemente alcuni riferimenti normativi specifici per la categoria.
Per maggiori informazioni rispetto agli argomenti sotto elencati o altri temi non qui riportati, si consiglia di rivolgersi direttamente alla segreteria della Sezione Territoriale di Roma.
ISTRUZIONE
La Legge 517/77 ha avviato un percorso che, superando le scuole speciali, ha garantito il diritto allo studio anche agli alunni con disabilità nelle scuole normali.
Con la Legge-quadro 104/92 si è sancito il diritto inalienabile delle persone con disabilità a vedersi garantita un’integrazione scolastica basata sulla qualità di vita.
La Legge 328/2000 afferma il principio per il quale agli studenti con disabilità deve essere predisposto un percorso individualizzato, nell’ambito del proprio progetto di vita. Questo processo definito “presa in carico” si realizza grazie alla fattiva collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della scuola.
LAVORO
L’assunzione obbligatoria dei ciechi civili è regolata da norme particolari, le quali prevedono corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici, per massofisioterapisti e per terapisti della riabilitazione, nonché corsi di aggiornamento, e sanciscono l’obbligo d’assunzione con l’osservanza delle condizioni e con diritto ai benefici appresso indicati.
Centralinisti telefonici. A norma della Legge 29 marzo 1985, n. 113, i datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale dei centralinisti telefonici ciechi, ovvero il 51% dei posti disponibili, se il centralino ha più di un posto di lavoro. Lo stesso obbligo è imposto ai datori di lavoro privati aventi un centralino telefonico con almeno 5 linee urbane.
Ai centralinisti non vedenti compete un’indennità di mansione. È inoltre riconosciuto, ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva, il periodo di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto. A proposito dei centralinisti telefonici, il comma 12 dell’art.45 della legge 144/99 prevede che, ai fini dell’applicazione della legge 113/85, il Ministero del Lavoro individui delle qualifiche equipollenti a quella del centralinista, idonee al collocamento al lavoro dei non vedenti, presupponendo una evoluzione professionale che porti il centralinista a diventare uno specialista dell’informazione al servizio del pubblico. Sulla base di tale noma, il Ministro del Lavoro ha adottato in data 10 gennaio 2000 il decreto per il riconoscimento delle seguenti nuove qualifiche professionali:
- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli Uffici Relazioni con il Pubblico
- operatore telefonico addetto alla gestione ed alla utilizzazione di banche dati
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e di telesoccorso.
Alle nuove qualifiche si accede con appositi corsi formativi. I qualificati verranno iscritti, con indicazione della abilitazione conseguita, all’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici che viene, così, ad assumere valenza per molteplici nuove professioni in linea con le moderne impostazioni del lavoro. Infine possono ricordarsi le norme della legge 28 Agosto 1997 n.284 che prevede interventi per l’integrazione scolastica e lavorativa dei ciechi pluriminorati, nonché per la prevenzione della cecità.
Massaggiatori e massofisioterapisti. Per quanto riguarda l’impiego dei ciechi nelle mansioni di massaggiatore o di massofisioterapista, la Legge 21 luglio 1961, n. 686, modificata dalla Legge 19 maggio 1971, n. 403, dispone che gli ospedali generali con non meno di 200 letti, gli istituti di cura specializzati ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali appartenenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un cieco diplomato nella specifica mansione. Sono egualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o un massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall’esistenza e dal numero di posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali gestiti da privati.
Terapisti della riabilitazione. L’art. 4 della Legge 11 gennaio 1994, n. 29, prevede per i datori di lavoro pubblici l’obbligo di assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatoriale in cui si svolgano attività riabilitative almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all’apposito albo istituito con l’art. 2 della Legge stessa.
Analogo obbligo è previsto per gli istituti, case di cura e centri di riabilitazione privati in cui si svolgano dette attività e che abbiano alle loro dipendenze più di 35 lavoratori.
L’assunzione dev’essere disposta al verificarsi della prima vacanza organica o della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione.
Personale della carriera direttiva. La Legge 28 marzo 1991, n. 120, stabilisce che nei pubblici concorsi il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.
Benefici pensionistici. A norma dell’art. 2 della citata Legge n. 120/91 le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti e pertanto viene esteso il beneficio già previsto per i centralinisti di cui all’art. 9 della Legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell’anzianità assicurativa.
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che prevede il collocamento mirato per i seguenti soggetti:
- invalidi civili (con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% ed in possesso di potenzialità lavorative);
- invalidi del lavoro (con grado di invalidità superiore al 33%);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
- non vedenti e sordi.
Per “collocamento mirato” si intende l’insieme dei supporti che consentano una reale integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro: si concretizza nell’attuazione di un progetto occupazionale coerente alle potenzialità e alle capacità del soggetto attraverso una valutazione adeguata delle stesse e con l’attivazione di servizi di supporto e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali.
LA FIRMA
La Legge n. 18 del 3 febbraio 1975, afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida e lo obbliga al rispetto di quanto contenuto nel documento. Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o far redigere l’atto ad un’altra persona. In questi casi l’assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di “testimone” o di “assistente alla redazione dell’atto”. La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.
La legge n. 18 del 1975 non si applica agli atti nei quali interviene un notaio, in quanto la legge notarile (del 1913) parla di “sottoscrizione”, intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l’atto può avere diretta conoscenza di quanto vi è scritto.
Inoltre la legge notarile detta norme specifiche nell’ipotesi in cui la persona non sappia leggere, intendendo con questa espressione anche coloro che non possono materialmente leggere l’atto pubblico o la scrittura privata da autenticare. In questi casi sarà dunque necessario farsi assistere da due testimoni.
CANE GUIDA
La Legge n. 37 del 14 febbraio 1974 stabilisce che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (comma aggiunto dall’art. 1, Legge 25 agosto 1988, n. 376 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente Legge viene abrogata.
IL TESTAMENTO
La Legge italiana prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e per atto pubblico.
Il primo è il testamento scritto direttamente dalla persona a mano e da lei sottoscritto.
Il testamento segreto è un testamento scritto dalla persona con mezzi meccanici oppure scritto da altri, sottoscritto dalla persona e consegnato con determinate formalità ad un notaio.
Il testamento per atto pubblico è fatto dettando le proprie volontà ad un notaio.
È fuori discussione che il cieco non possa avvalersi del testamento olografo.
Purtroppo, stante l’attuale normativa, il non vedente non può neppure realizzare il testamento segreto. Sebbene l’uso della macchina da scrivere e del computer consentirebbe al disabile visivo di scrivere il testamento, e sebbene la firma posta su ogni foglio (come prescritto dall’art.604 del Codice Civile), sarebbe valida ai sensi della Legge n. 18 del 1975, la stessa Legge conferma espressamente il divieto contenuto nell’ultimo comma dell’art. 604 del Codice Civile, secondo cui “chi non sa o non può Leggere non può fare testamento segreto”.
Pertanto il cieco che voglia fare testamento dovrà necessariamente recarsi da un notaio con due testimoni.